Non sono soggetti ad esecuzione forzata i valori e i crediti intestati Fondo Unico Giustizia

09.04.2009
La legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009, ha convertito in legge il dl 30 dicembre 2008, n. 207, il cosiddetto "milleproroghe".
Nella fase di conversione sono state introdotte, all'art. 42, commi 7-octies, 7-novies e 7-decies, alcune importanti previsioni che riguardano il Fondo unico giustizia.
Tra l'altro, viene stabilito che i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti e le altre attività intestate "Fondo unico giustizia" non sono soggette ad esecuzione forzata,
come previsto per le somme incassate dagli agenti della riscossione e
destinate ad essere riversate agli enti creditori.